domenica 29 novembre 2009
mercoledì 11 novembre 2009
Rinnovo Contratto Nazionale: un po di chiarezza!
segreterie nazionali
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RINNOVO DEL CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA DEL 15/10/2009:
PER UNA INFORMAZIONE CORRETTA E VERITIERA
L’accordo del 15 ottobre 2009 firmato da Fim e Uilm è sottoposto a forzature, interpretazioni, e vere e proprie invenzioni da parte di chi non l’ha sottoscritto al punto che si ha l’impressione che non abbiamo nemmeno letto i testi contrattuali.
Non è una novità, scrissero cose simili nel 2001 e nel 2003, salvo poi venire clamorosamente smentiti dai fatti: succederà anche oggi.
Nel merito
Di chi è il contratto?
Non c’è dubbio: è dei lavoratori, ma innanzitutto di quelli iscritti alle Organizzazioni sindacali perché senza gli iscritti non ci sarebbe il Sindacato e quindi non ci sarebbe il Contratto.
Per questo, come del resto abbiamo fatto anche unitariamente nei contratti precedenti, chiediamo ai non iscritti di contribuire con la “quota contratto”.
Democrazia o demagogia
Quale valore democratico si può assegnare a un referendum in cui votano poco più di 1/3 degli aventi diritto?
Come si può lasciare il diritto di accettare o respingere il contratto se coloro che dovrebbero avere diritto al voto non vengono nemmeno interpellati e si fa votare solo una parte a cui è affidato il diritto di decidere per tutti, sulla base di regole molto discutibili e con poca trasparenza?
Siamo pronti comunque a concordare nuove regole effettivamente democratiche e che misurino davvero il grado di rappresentatività dei singoli sindacati, affidando la certificazione a un soggetto terzo.
Fino ad allora per noi il giudizio vincolante resta quello degli iscritti a Fim e Uilm.
Chi dice che il contratto è illegittimo dice una cosa non vera e comunque ha sempre il diritto di farne uno migliore.
Possiamo ricordare che i lavoratori sono ancora in attesa di un contratto “migliore” per il 2001 e il 2003.
Salari lordi e netti
Che tra il salario lordo che contrattiamo e il salario netto che i lavoratori percepiscono ci sia – purtroppo – una forte differenza non è una novità: vale per questo contratto come per i contratti precedenti.
30 euro sono lordi sia che il contratto l’abbiamo firmato unitariamente, sia che l’accordo non veda la firma di un sindacato!!!!
Sappiamo benissimo che la pressione fiscale sui salari è eccessiva, ma questo problema non si affronta nel contratto nazionale, bensì aprendo una vertenza sul fisco con il Governo ed è questo che chiediamo e che l’Assemblea dei delegati di Fim e Uilm tenuta venerdì 6 novembre a Bergamo ha chiesto con forza al Governo.
Un confronto interessante
Ci pare assai interessante commentare il confronto tra il rinnovo unitario del 20 gennaio 2008 e l’ipotesi di accordo appena sottoscritta del 15 ottobre 2009. Guardiamo insieme la tabella che si riferisce alla massa salariale cioè a quanto i lavoratori hanno complessivamente ricevuto nel periodo di validità del contratto:
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contratto 2007- 2009
contratto 2010- 2012
Durata 30 mesi
Durata 36 mesi
Massa salariale
Massa salariale
PROPORZIONATA AI 30 MESI
2191 euro
300 euro di UnaTantum 40 ore di sciopero
2231 euro
INFLAZIONE SU 30 MESI è uguale a 5,87%
INFLAZIONE SU 30 MESI è uguale a 4,95%
A parità di durata (30 mesi) e di inflazione effettiva il contratto di oggi ha dato di più, rispetto a quello sottoscritto unitariamente. In più ha tutelato meglio dall’inflazione. Questi dati ci sembrano un buon argomento per essere soddisfatti dell’accordo del 15 ottobre.
Sugli altri aspetti economici dell’accordo
Nell’accordo è scritto che eventuali scostamenti d’inflazione verranno recuperati durante questa vigenza contrattuale, a settembre 2012 e non sarà quindi necessario negoziarlo nel prossimo rinnovo contrattuale, come invece prevedevano le regole precedenti.
L’aumento dell’elemento perequativo (per le lavoratrici e per i lavoratori che percepiscono solo i minimi contrattuali) è di 195 euro e anche se decorre dal 1° gennaio 2011 rappresenta un importante contributo per migliaia di lavoratori che lavorano nelle piccolissime imprese spesso dimenticate.
La parte normativa
Regole contrattuali
Le nuove regole contrattuali, non hanno stravolto quelle precedentemente in vigore: hanno apportato importanti modifiche sulla durata dei contratti (3 anni sia per quello nazionale che aziendale) e sull’indice di misurazione dell’inflazione.
La contrattazione aziendale riceve da questo accordo nuovo impulso e nuove possibilità senza stravolgere le regole sui premi di risultato che già ci sono.
La bilateralità
L'Ente bilaterale, cioè un Ente a cui le Parti con un accordo affidano dei compiti specifici e che controllano in modo paritetico, è secondo Fim e Uilm uno strumento importante per la tutela dei lavoratori, la storia del Sindacato in Italia e all'estero dimostra questo.
Basti pensare alle esperienze positive dei “fondi di solidarietà” già esistenti anche in aziende metalmeccaniche o alle tutele che il sistema bilaterale fornisce ai dipendenti delle aziende artigiane che non hanno il diritto alla Cassa integrazione. Senza contare che anche Cometa è una forma di bilateralità.
A questo Ente, intendiamo affidare la gestione del “fondo di sostegno al reddito” che dovrà fornire tutele ai lavoratori in situazioni difficili. Non è un fatto positivo che tutti dovrebbero apprezzare?
Contratti a tempo determinato
Per i contratti a tempo determinato l'accordo del 15 ottobre prevede alcune importanti novità: le modalità per percepire i premi di risultato e il computo dei periodi di lavoro con contratto a termine ai fini della maturazione delle anzianità per gli scatti e per i passaggi di livello.
La regolazione della stagionalità, pur nei pochi casi che registriamo nel nostro settore, invece assicura al lavoratore il diritto a essere richiamato e il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato.
Part time
Riguardo al part-time è utile tenere presente che la elasticità dell’orario è anche una esigenza delle lavoratrici e dei lavoratori; l’accordo introduce la possibilità di adottare orari elastici e flessibili tramite accordo tra lavoratore ed azienda, ne contrattualizza e circoscrive l’utilizzo, garantisce l’esenzione in tutti i casi in cui elasticità e flessibilità concordate dal lavoratore risultino successivamente incompatibili con esigenze individuali (cura, studio, altro lavoro ed ogni altra causa socialmente rilevante).
Inoltre le critiche di chi non ha firmato l’accordo ci stupiscono perché la normativa è per molti aspetti coincidente con quella contenuta nel contratto dell’industria orafa sottoscritto unitariamente il 21 aprile 2008.
Orario di lavoro
Il testo contrattuale conferma quanto già scritto nell’accordo unitario del 2008 e specificherà più chiaramente il diritto delle RSU a intervenire in materia.
Ambiente e sicurezza
Con l’accordo su questo importante argomento abbiamo da un lato rafforzato i poteri degli RLS nelle imprese a maggiore impatto ambientale e dall’altro modificato i riferimenti legislativi perché è entrato in vigore il cosiddetto “testo unico” cioè il decreto legislativo 81/2008, fortemente voluto da tutte le Organizzazioni sindacali.
Referente per la formazione
La norma attribuisce alla Rsu la possibilità di individuare un componente delegato a sottoscrivere i piani formativi. E’ una possibilità affidata alla decisione delle singole RSU.
In conclusione
Questi sono i contenuti dell'accordo di rinnovo firmato da Fim e Uilm il 15 ottobre 2009, sono i contenuti di un buon contratto, assolutamente paragonabile sia ai contratti firmati, separatamente o unitariamente, nell'industria metalmeccanica negli anni passati, sia ai contratti che in altri settori proprio in questi giorni vengono firmati unitariamente.
Nella drammatica situazione economica che stiamo attraversando, Fim e Uilm ritengono di aver ottenuto il miglior risultato possibile, ma se qualcuno è convinto che si potesse ottenere di più e di meglio, ottenga un accordo migliore e noi gliene daremo atto.
10 novembre 2009 Fim Uilm Nazionali
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