Dopo 16 anni il "vecchio" accordo del '93, criticato da tutti sin dai primi anni di vita, va finalmente in pensione, lasciando il posto al Nuovo Accordo.
Il 15 aprile viene difatti ratificato, per la nostra categoria, l'accordo interconfederale sulle nuove regole della contrattazione, rendendo cosi attuative le regole raccolte nell'accordo quadro del 22 gennaio scorso. La Cgil ha assistito alla riunione senza firmare, come del resto aveva platealmente annunciato. L'isolamento dell'organizzazione di Guglielmo Epifani comincia ad assumere un carattere davvero imbarazzante, sempre più in balia dalla Fiom e di Rinaldini che arriva ad annunciare guerriglia e rappresaglie, per smontare l'integrativo ai Cantieri Navali (altro accordo senza la loro firma). Davvero un particolare modo di intendere il Sindacato dove al centro del confronto dovrebbero essere le idee e non le persone, sempre restando all'interno di quella dialettica che contraddistingue civiltà e democrazie da delinquenza ed egemonie.
Ma torniamo all'accordo, quali sono i punti principali:
Questo modello contrattuale avrà durata sperimentale di 4 anni, al termine dei quali si analizzeranno le eventuali lacune da compensare o modificare.
Il contratto nazionale avrà l'importante funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Il nuovo indice previsionale sarà costruito sulla base dell’IPCA, sarà elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità, lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratosi sarà effettuata dal Comitato paritetico costituito a livello interconfederale. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in termini di variazione dei minimi.
Questo indice dovrà poi essere applicato al valore punto che è composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l’anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. (Ricordo che per la Fim, dietro dichiarazione dello stesso Segretario Nazionale, G.Farina, il valore punto di partenza rimane quello concordato nell'ultimo accordo di categoria, come condizione di maggior favore, 18.82).
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nello spirito dell'attuale prassi, definisce le modalità e gli ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello, con particolare attenzione alle piccole imprese.
Previste nuove tempistiche per evitare l'eccessivo e dispendioso (per energie e portafoglio dipendenti) prolungamento delle trattative. Le piattaforme andranno consegnate 6 mesi prima della scadenza naturale degli accordi, la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Questo consentirà chiusure più rapide facilitando la decorrenza degli aumenti concordati dal primo giorno di vigenza del nuovo accordo. La nuova moratoria sarà dunque di 7 mesi, 6 mesi prima della scadenza ed uno dopo (ricordo che prima erano 4, 3 mesi prima e sempre 1 dopo (in genere non si è mai scioperato prima di qualche mese dalla scadenza). Se nei 6 mesi successivi alla scadenza contratto non vi sia ancora stato un accordo ci sarà l'intervento del Comitato paritetico che ne individuerà le cause.
Contrattazione di secondo livello
Durata triennale che non deve coincidere con la cadenza del contratto Nazionale.
Le famose deroghe
Al fine di governare direttamente nel territorio situazioni di crisi aziendali o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’area, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono consentire che in sede territoriale, fra le Associazioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo, siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Importante: in ogni caso le intese così raggiunte per essere efficaci devono essere preventivamente approvate dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata.
Con questo modello parte anche la verifica circa la possibilità di semplificazione ovvero di razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati fra le rispettive organizzazioni nazionali di categoria.
Conclusioni
Il risultato raggiunto con la firma del 15 Aprile 2009 dovrà consentire una gestione più efficace dei negoziati ed una maggiore estendibilità delle tutele contrattuali salariali e normative. Per anni l'assenza di regole ha determinato un grave stallo nelle relazioni industriali e tra organizzazioni stesse nella nostra categoria.
Le prossime settimane saranno fondamentali per far comprendere ai lavoratori l'importanza di regole certe.
Crediamo che non sia tardi per recuperare un percorso unitario evitando posizioni strumentali e di sicuro poco funzionali ai lavoratori
Ma torniamo all'accordo, quali sono i punti principali:
Questo modello contrattuale avrà durata sperimentale di 4 anni, al termine dei quali si analizzeranno le eventuali lacune da compensare o modificare.
- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica
- un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, con vigenza triennale.
Il contratto nazionale avrà l'importante funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
L'inflazione programmata dal Governo viene sostituita da un nuovo indicatore che analizza la crescita dei prezzi al consumo, ammortizzato in ambito europeo e depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati (come del resto avveniva per la vecchia "scala mobile").
Il nuovo indice previsionale sarà costruito sulla base dell’IPCA, sarà elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità, lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratosi sarà effettuata dal Comitato paritetico costituito a livello interconfederale. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in termini di variazione dei minimi.
Questo indice dovrà poi essere applicato al valore punto che è composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l’anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. (Ricordo che per la Fim, dietro dichiarazione dello stesso Segretario Nazionale, G.Farina, il valore punto di partenza rimane quello concordato nell'ultimo accordo di categoria, come condizione di maggior favore, 18.82).
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nello spirito dell'attuale prassi, definisce le modalità e gli ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello, con particolare attenzione alle piccole imprese.
Previste nuove tempistiche per evitare l'eccessivo e dispendioso (per energie e portafoglio dipendenti) prolungamento delle trattative. Le piattaforme andranno consegnate 6 mesi prima della scadenza naturale degli accordi, la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Questo consentirà chiusure più rapide facilitando la decorrenza degli aumenti concordati dal primo giorno di vigenza del nuovo accordo. La nuova moratoria sarà dunque di 7 mesi, 6 mesi prima della scadenza ed uno dopo (ricordo che prima erano 4, 3 mesi prima e sempre 1 dopo (in genere non si è mai scioperato prima di qualche mese dalla scadenza). Se nei 6 mesi successivi alla scadenza contratto non vi sia ancora stato un accordo ci sarà l'intervento del Comitato paritetico che ne individuerà le cause.
Contrattazione di secondo livello
Le parti concordano che una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello possa consentire di rilanciare la crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali. Confermano in tal senso la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti.
Durata triennale che non deve coincidere con la cadenza del contratto Nazionale.
Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Le proposte di rinnovo dell’accordo di secondo livello, devono essere presentate all’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale cui l’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell’accordo, questa dovrà darne riscontro entro i soliti 20 giorni. La moratoria dura 3 mesi, 2 mesi prima ed 1 mese dopo (come prima).
Per incentivare la contrattazione di secondo livello, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stabiliscono che sia riconosciuto un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nei medesimi contratti con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell’ultimo quadriennio. La verifica degli aventi diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia si colloca al termine della vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Le famose deroghe
Al fine di governare direttamente nel territorio situazioni di crisi aziendali o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’area, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono consentire che in sede territoriale, fra le Associazioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo, siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Importante: in ogni caso le intese così raggiunte per essere efficaci devono essere preventivamente approvate dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata.
Con questo modello parte anche la verifica circa la possibilità di semplificazione ovvero di razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati fra le rispettive organizzazioni nazionali di categoria.
Conclusioni
Il risultato raggiunto con la firma del 15 Aprile 2009 dovrà consentire una gestione più efficace dei negoziati ed una maggiore estendibilità delle tutele contrattuali salariali e normative. Per anni l'assenza di regole ha determinato un grave stallo nelle relazioni industriali e tra organizzazioni stesse nella nostra categoria.
Le prossime settimane saranno fondamentali per far comprendere ai lavoratori l'importanza di regole certe.
Crediamo che non sia tardi per recuperare un percorso unitario evitando posizioni strumentali e di sicuro poco funzionali ai lavoratori
Fim-Cisl Caterpillar
5 commenti:
spero che non sia una supposta per noi lavoratori...perche se lo è il sindacato finira la sua esistenza....senza dubbi
Credo sia importante inquadrare un aspetto fondamentale, l'assenza di regole lascia mano libera ad imprese ed imprenditori, tagliando fuori le parti sociali. Per questo motivo era importante avere delle regole di base nuove, ed aggiornate ai tempi, per far parte del gioco e per non lasciare il lavoratore da solo dinanzi all'impresa.
La sperimentazione di 4 anni va in questa direzione, servirà difatti a capire se, dove e come intervenire.
va bene le regole...ma che sia fatta da uomini veri e non quaquaraqua...
leggere l'intero blog, pretty good
molto intiresno, grazie
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